contrassegno disabili-un
Il contrassegno europeo consente a un disabile, che ha diritto a particolari agevolazioni nel paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili negli altri paesi dell’Ue in cui si sposta. Quindi il contrassegno, con il riconoscimento in tutta Europa, facilita notevolmente la libera circolazione e l’autonomia dei disabili nell’Unione Europea. Il contrassegno europeo è stato introdotto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea n° 98/376/CE del 4 giugno 1998. Questa raccomandazione prevede che i contrassegni auto per i disabili abbiano caratteristiche uniformi e vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri per facilitare gli spostamenti in auto dei loro titolari. Resta comunque agli Stati membri il compito di rilasciare il contrassegno in base alla propria definizione di disabilità e secondo le modalità e procedure da loro scelte. Infatti la raccomandazione non ha lo scopo di modificare le norme nazionali sul rilascio del contrassegno per disabili. Anche in Italia è stato riconosciuto il Contrassegno unificato disabili europeo (Cude), già in vigore in quindici Paesi dell’Unione Europea. Infatti, la legge entrata in vigore il 13 agosto 2010 che ha apportato una serie di modifiche al Codice della Strada, tra cui la norma sulla privacy che impediva al nostro paese di adottare il tagliando azzurro, ha previsto anche l’adozione del contrassegno disabili europeo. Dal 15 settembre 2012, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012 del Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, che recepisce la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea e modifica gli articoli di riferimento del Regolamento di esecuzione del nostro Codice della Strada, è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili “europeo”. Il nuovo contrassegno europeo, così come quello italiano prima rilasciato, è strettamente personale e non cedibile, non è vincolato ad uno specifico veicolo e consente varie agevolazioni, sia per quanto riguarda la sosta sia per la circolazione. Ha validità cinque anni, a meno che non sia a tempo determinato per invalidità temporanea del richiedente. Deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per eventuali controlli. Le modifiche e novità del contrassegno europeo rispetto al precedente tagliando arancione riguardano il formato, il contenuto, il simbolo, ma anche i dati della persona con disabilità, la sua foto e la sua firma. Questi ultimi, in quanto dati sensibili, sono tuttavia apposti sul retro in modo da garantire la tutela della privacy. Il nuovo contrassegno europeo è di colore azzurro, plastificato e presenta il simbolo internazionale di accessibilità bianco su fondo blu. Esso riporta informazioni sia sul fronte che sul retro. Sul fronte sono riportati: il numero di serie / identificazione, la data di scadenza, il nome e il timbro dell’autorità nazionale che lo rilascia, lo Stato comunitario di origine e l’ologramma anti – contraffazione. Sul retro, non visibile dall’esterno del veicolo, sono indicati: il nominativo e la fotografia della persona autorizzata ed uno spazio per la sua firma (o altro segno distintivo autorizzato). Con un parere del 5 marzo 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che, così come per gli altri documenti di identità e di riconoscimento, la “scadenza” del contrassegno definitivo, vale a dire quello con scadenza quinquennale, dovrebbe coincidere con la data di nascita del titolare.
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